La Costituzione Italiana protegge il lavoro minorile subordinandone i contratti oltre l’adempimento dell’istruzione obbligatoria.
Secondo l’obbligo di formazione ed istruzione regolato dall’articolo 1 (co. 622, L. 296/2006), questa va infatti finalizzata con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale, di modo da raggiungere il 18esimo anno d’età.
I giovani che vogliano lavorare, non devono avere meno di 18 anni, e devono aver conseguito un diploma d’istruzione superiore.
Fatta eccezione per i soggetti inferiori ai 16 anni, la cui attività (di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e simili), può essere effettuata anche senza l’adempimento dell’istruzione superiore. Al di sotto dei 14 anni, possono lavorare solo soggetti nei programmi televisivi.
La stessa eccezione, è offerta ai rapporti di apprendistato con funzione formativa, che devono avvenire, per il minore, in tutta sicurezza. La normativa italiana sul lavoro minorile prevede infatti che venga interdetta la possibilità di accostarsi a lavori potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico.
Nel caso di processi e lavorazioni in cui vengono prodotti agenti chimici, fisici e biologici, il divieto non sussiste se per motivi didattici o di formazione professionale. Tale attività devono comunque avvenire in luoghi pertinenti e sotto sorveglianza e subordinate all’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
Inoltre, la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, andrà completata con visite mediche periodiche, pre-assuntive ed obbligatorie.
Il contratto di lavoro del minore segue le stesse direttive valide per tutti gli altri lavoratori. Il trattamento retributivo sarà lo stesso, diversi saranno:
- Orario di lavoro. Se si tratta di bambini, non può superare le 8 giornaliere/39 settimanali. I turni notturni sono vietati;
- Riposo settimanale. Deve avvenire per 2 gg la settimana, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica;
- Ferie. Per i minori di 16 anni non possono essere inferiori ai 30 gg (annuali).