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Lavoro part-time

Tra le varie categorie di lavoro conosciute, una di quelle più diffuse è sicuramente la forma di lavoro definita part-time.

Per prima cosa bisogna sottolineare che essa differisce dal lavoro full-time essenzialmente per una caratteristica: le ore effettive di lavoro. Dopo aver precisato, di fatti, che una normale giornata di un lavoro full-time, si attesta essenzialmente su un numero di 8 ore al giorno, appare considerevole specificare che durante una giornata di lavoro part-time un dipendente effettua circa 4 o 5 ore al giorno.

La legislazione a riguardo, che ha trovato una prima disciplina soltanto nell’anno 1984, nella Legge 726, con l’abrogazione di tale legge ha in seguito ottenuto una più ampia trattazione nel 2000, con il 25 febbraio 2000 n. 61 (modificato in seguito dall’art. 46 della Riforma Biagi e successivamente dall’art. 1, comma 44, L. n. 247/2007).

In merito alle caratteristiche del lavoro part-time, apprendiamo che la riduzione delle ore del lavoro può avvenire in base a tre modelli principali. In primo luogo vi può essere una riduzione di tipo orizzontale, durante la quale il lavoratore lavora tutti i giorni ma ad un orario di lavoro ridotto, fa seguito poi una riduzione di tipo verticale, durante la quale il lavoratore lavora invece a tempo pieno ma soltanto per alcuni giorni e settimana, del mese oppure dell’anno, e infine, vi è l’ultima categoria, ufficialmente riconosciuta, quella di tipo misto, la quale si verifica, essenzialmente, quando si verifica una combinazione tra le due modalità precedentemente descritte. In base a tale modalità il lavoratore potrebbe di fatti lavorare per alcuni periodi a tempo ridotto, ed in altri periodi ad un orario normale.

Anche per questa particolare categoria di lavoro, così come per tutte le altre conosciute, è condizione necessaria, la stipulazione di un contratto per iscritto, nel cui documento devono essere necessariamente espressi determinati elementi. Non si può prescindere dallo specificare, prima di tutto la mansione da svolgere, la durata della prestazione e altri elementi quali, l’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco dei giorni, dei mesi e dell’anno. Il contratto di lavoro part-time, poiché è a tutti gli effetti riconosciuto come un normale contratto di lavoro subordinato, può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Il lavoratore part-time ha diritto alla parità di trattamento previsto per un lavoratore full- time che sia inquadrato nello stesso livello. Egli infatti deve beneficiare degli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno e il trattamento economico che riceve deve essere ridotto in base a talune regole ben precise.

E’ bene sottolineare che se il contratto lo prevede, un lavoratore part-time ha diritto di precedenza nella trasformazione del suo contratto in un contratto full-time, qualora il datore di lavoro, ad esempio voglia procedere a nuove assunzioni a tempo pieno. D’altro canto, però, non costituisce motivo di licenziamento il rifiuto del lavoratore di trasformare un contratto part-time in full-time, qualora la risorsa si opponga a tale scelta.

Per quel che concerne il trattamento pensionistico, il lavoro part-time è valutato nello stesso modo del lavoro a tempo pieno, ma, chiaramente, l’importo di tale trattamento va calcolato essenzialmente in base alle reali ed effettive ore di lavoro svolte.