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Congedo matrimoniale: come funziona

Il congedo matrimoniale è un periodo di astensione pagato dal lavoro per poter godere del matrimonio. È stato previsto, per la prima volta, dal Regio Decreto Legge n. 1334 del 1937, e dà diritto ad una pausa di 8/15 giorni.

L’assegno per il congedo matrimoniale spetta a entrambi i coniugi che abbiano contratto un matrimonio civile o concordatario, che siano operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza, dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative (anche se a tempo determinato). A patto che:

  • Abbiano il proprio lavoro da almeno una settimana;
  • Se disoccupati, siano in grado di dimostrare di aver lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze, nei 90 giorni precedenti al matrimonio;
  • Non siano in malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi.

I giorni di licenza matrimoniale vanno usufruiti consecutivamente, quindi possono essere utilizzati anche per il viaggio di nozze, al posto delle ferie, visto che possono essere concessi e resi fruibili entro al massimo 30 giorni dalla data di matrimonio. Si può avere diritto all’assegno anche in caso di secondo matrimonio.

La lunghezza del permesso matrimoniale dipende dal tipo di CCNL. Agli operai sono infatti concessi 8 giorni, agli impiegati 15. Per entrambi, sono inclusi i fine settimana. Per richiederlo, è necessario fare domanda almeno 6 giorni prima della cerimonia.

Basterà presentare richiesta direttamente al datore di lavoro. Una volta terminato il periodo di congedo per la licenza matrimoniale, sarà necessario anche consegnargli il certificato di matrimonio (entro 60 giorni dalla data dell’evento).

L’assegno per il congedo matrimoniale non spetta a:

  • Chi contrae solo il matrimonio religioso;
  • Lavoratori alle dipendenze di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco (impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti), di aziende agricole e del commercio;
  • Lavoratori alle dipendenze di aziende di credito e assicurazioni, enti locali e statali;
  • Lavoratori di aziende che non versano il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).