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Tipologie di lavoro part-time

Al lavoro dipendente o equivalente vengono applicate diverse tipologie di contratto. Il lavoro a tempo parziale, in particolare, prevede che le ore di lavoro siano inferiori a quelle del contratto a tempo pieno (cioè alle 40 ore).

Questa tipologia di contratto può essere a sua volta suddivisa in:

  • Orizzontale, in cui è l’orario giornaliero a risultare inferiore all’orario normale (solitamente 4 contro 8 ore al giorno);
  • Verticale, in cui l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • Misto, in cui è possibile lavorare combinando le due modalità precedenti (per esempio 5 ore al giorno per una settimana al mese).

Nonostante la riduzione nell’orario, anche il lavoratore part-time ha diritto ai vantaggi offerti al lavoratore a tempo pieno:

  • Stessa retribuzione oraria
  • Stesso trattamento normativo (ferie, indennità, malattia, ecc.)
  • Assegno per il mantenimento familiare

Ognuno di questi trattamenti andrà rapportato al numero di ore lavorate. Ad esempio, l’assegno per il nucleo famigliare viene rilasciato in misura intera solo se si lavora per almeno 24 ore la settimana.

Chiunque può passare a un contratto a tempo parziale. Oltre all’aumentare della durata, il datore di lavoro può anche modificare gli orari della prestazione (al mattino anziché al pomeriggio e viceversa).

Allo stesso modo, infatti, anche il datore di lavoro gode di diritti. Può infatti richiedere al lavoratore part-time del lavoro straordinario o supplementare.

Sono i contratti collettivi di lavoro a stabilire il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili e i motivi per i quali il datore di lavoro può richiederne al lavoratore. Qualora questi dettagli non venissero stabiliti dal proprio CCNL, il datore di lavoro dovrà richiederne disponibilità al lavoratore.

La maggiorazione della retribuzione oraria è sempre indicata nei contratti di lavoro collettivi. Tale maggiorazione potrà essere in misura forfettaria, e includere anche contributi previdenziali ed assistenziali.